IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di opposizione n. 132/1997 r.g. al decreto ingiuntivo n. 26/97, promosso da Elisa Riccardi di Monza contro il Condominio Emilia di Stradella e per esso il suo amministratore pro tempore rag. Enrico Buscarini. F a t t o Enrico Buscarini, nella sua qualita' di amministratore del condominio Emilia di Stradella, con ricorso depositato il 13 marzo 1997 ha chiesto e con decreto 25 marzo 1997 di questo giudice ha ottenuto ingiunzione a carico della condomina Elisa Riccardi per L. 3.459.750, oltre accessori, per la riscossione della residua parte non pagata dei contributi in base agli stati di ripartizione approvati dalle assemblee dei condomini 28 ottobre 1994 - 10 novembre 1995 e 29 febbraio 1996. Nei confronti del decreto ingiuntivo, dichiarato immediatamente esecutivo nonostante opposizione (ex art. 63 disp. att. c.c.) e notificato 19 aprile 1997 unitamente all'atto di precetto per L. 5.897.399 redatto in calce, l'ingiunta Elisa Riccardi ha proposto opposizione con citazione notificata il 28 maggio 1997, facendo "presente la propria volonta' di pagamento per quanto di sua spettanza" e di aver chiesto all'amministratore la esibizione della fatturazione relativa ad interventi per spese straordinarie per c.ca L. 178.000.000, ma invano, con conseguente "danno rilevante" per questo "comportamento omissivo" dell'amministratore, che non le ha "consentito di poter chiedere ed applicare l'aumento del 10% ai propri inquilini per le medesime spese". Concludeva pertanto l'opponente per la revocazione del decreto opposto e, in via subordinata, per la condanna del Buscarini, in qualita' di amministratore del condominio, al risarcimento del danno dallo stesso arrecato all'opponente a causa della mancata fatturazione delle spese straordinarie. Costituitosi con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 22 settembre 1997, l'opposto ha eccepito la "inammissibilita' ed improponibilita'" dell'opposizione, perche' le deliberazioni delle assembee condominiali, poste a base del ricorso per ingiunzione, andavano impugnate con il ricorso ed entro il termine di cui all'art. 1137 c.c.; ha contestato la attinenza delle motivazioni di opposizione con "l'oggetto della causa"; si e' opposto infine alla revocazione della declaratoria di immediata esecuzione del decreto opposto. Nell'udienza 6 ottobre 1997 (di rinvio ex art. 57 disp. att. c.p.c.), le parti sono comparse personalmente, assistite dai rispettivi legali. L'opponente ha confermato di "non contestare l'ammontare del debito di cui al decreto ingiuntivo opposto"; ha offerto "per la conciliazione la somma di L. 3.459.750 per capitale e L. 2.000.000 per le spese legali", ha chiesto "che da questa cifra venga detratta la somma di L. 500.000, che ritiene di aver pagato in piu', delle spese sulla facciata del condominio"; l'avv. Tripodi ha chiesto "ordine all'amministratore Buscarini di esibizione delle fatture per L. 180.000.000 c.ca" relative alle spese di cui sopra. L'avv. Marazzi si e' opposto "alla richiesta, non riguardando l'oggetto della presente causa", l'amministratore del condominio ha fatto presente di poter "assumersi per il condominio la responsabilita' di rinunciare ai soli interessi legali" e non anche alle residue spese legali. Non essendo riuscito il tentativo di conciliazione, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e a discutere la causa; nell'udienza fissata per il 14 ottobre 1997, pur avendo le parti dichiarato di precisare "come in atti", e' stato erroneamente verbalizzato che precisavano "come da atto di citazione e comparsa di risposta"; esaurita la discussione, la causa e' stata assegnata a sentenza. Revocata l'ordinanza di assegnazione della causa a sentenza, e' stata sollevata d'ufficio con ordinanza 10 novembre 1997 la questione di illegittimita' costituzionale della mancata previsione che, con l'atto introduttivo del giudizio davanti al giudice di pace in generale e con il ricorso ed il decreto ingiuntivo in particolare, non si avvertano rispettivamente il convenuto e l'eventuale opponente della necessita' di proporre a pena di decadenza nel primo atto difensivo le eventuali domande riconvenzionali: questione certamente rilevante per accertare e dichiarare la eventuale inammissibilita' della domanda riconvenzionale, tardivamente proposta dall'opponenteconvenuta nell'udienza del 6 ottobre 1997 (di rinvio ex art. 57 disp. att. c.p.c.), in cui l'opponente aveva chiesto che dalla somma da lei dovuta al condominio "venisse detratta la somma di L. 500.000, che riteneva di aver pagate in piu', delle spese sulla facciata del condominio", e sulla quale il ricorrente-attore (a parere di questo giudice, insindacabile dal giudice delle leggi) non aveva accettato il contraddittorio. Con ordinanza 7-17 luglio 1998 la Corte costituzionale ha concluso per la manifesta irrilevanza delle sollevate questioni di legittimita' nella definizione del giudizio principale. Avendo l'opposto chiesto (con ricorso 14 settembre 1998 ex art. 297 c.p.c.) e ottenuto (con decreto 19 settembre 1998) la fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del processo, le parti sono comparse il 29 settembre 1998; nella successiva udienza del 5 ottobre 1998 sono state precisate le conclusioni. In particolare l'opponente, con le conclusioni definitive, da un lato ha qualificato come "riconvenzionale" la domanda gia' proposta tempestivamente "in via subordinata" con l'atto di opposizione e dall'altro lato, pur non avendo riproposto espressamente con le conclusioni la domanda riconvenzionale che aveva originato la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, ha espressamente insistito, alla luce della predetta ordinanza (282/1999 della Corte costituzionale), nell'accoglimento delle proprie istanze al fine di "verificare l'eccepita compensazione recata in verbale 6 ottobre 1997" (pag. 3 in fondo della memoria autorizzata 5 ottobre 1998). L'opposto, da parte sua, ha precisato come da comparsa di costituzione e risposta 22 settembre 1997 e ancora non ha accettato il contraddittorio sulla domanda di compensazione. Con sentenza n. 107/1998 emessa il 16 novembre 1998 e depositata in cancelleria il 18 novembre 1998, sono state decise definitivamente tutte le altre domande e parte delle questioni poste dalla domanda riconvenzionale, ma e' stata disposta la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale di "compensazione recata in verbale 6 ottobre 1997", che viene rimessa sul ruolo e sospesa, in quanto la decisione definitiva non puo' essere emessa se non viene prima decisa la questione di illegittimita' costituzionale (che si ritiene di sollevare d'ufficio), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del primo comma dell'art. 645 c.p.c., nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente deve, a pena di decadenza, proporre nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali e del primo comma dell'art. 641 c.p.c. nella parte in cui non prevede l'avvertimento che l'opponente deve proporre a pena di decadenza nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali. D i r i t t o Sono gia' state decise con la citata sentenza parziale alcune delle questioni poste dalla domanda riconvenzionale: questioni che potranno essere oggetto di riesame (se proposto ed ammissibile) e di eventuale modificazione soltanto da parte del giudice dell'impugnazione e non di altro giudice. In particolare, le questioni gia' decise sono in sintesi: l'esistenza di una domanda riconvenzionale sulla quale pronunciare ex art. 112 c.p.c.; la tardivita' della domanda riconvenzionale non proposta con l'atto di opposizione; l'avvenuta proposizione della eccezione di tardivita'; la declaratoria di inammissibilita' della domanda riconvenzionale, ove si ritenesse che la tardivita' della proposizione di questa sia stata determinata da causa imputabile alla parte e non dal mancato avvertimento nel decreto che con l'opposizione debbono essere proposte a pena di decadenza anche le eventuali domande riconvenzionali. Il che evidentemente presuppone la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 641 c.p.c. nella parte in cui non prevede "l'espresso avvertimento che con l'opposizione debbono essere proposte a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali". D'altra parte, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'atto introduttivo e' costituito dal ricorso e dal decreto che sono regolati dagli artt. 638 e 641 c.p.c.: queste, non essendo "norme relative al procedimento davanti al tribunale", non sono oggetto del rinvio di cui all'art. 311 c.p.c. Ne consegue che l'atto introduttivo di questo procedimento non e' retto ne' dalla norma di cui al n. 7 dell'art. 163, comma 3 c.p.c., ne' da quella di cui all'art. 164, commi 1 e 3 c.p.c. Ma, l'avvertimento su preclusioni e decadenze nell'esercizio dei poteri processuali esplica (a fortiori nel procedimento davanti al giudice di pace) una preziosa e (come e' gia' stato rilevato) "essenziale funzione nei confronti della parte non ancora costituita in giudizio (e pertanto a priori svantaggiata rispetto a quella che, probabilmente, gia' e' munita di difensore tecnico)", soprattutto se questa intende costituirsi e stare in giudizio personalmente (in virtu' dei primi due commi dell'art. 82 c.p.c.); "sicche' dovrebbe essere attentamente rimediata" (ma evidentemente non con sentenza interpretativa non vincolante) la illegittimita' costituzionale di quella norma che, soprattutto nei processi nei quali l'assistenza legale sia sempre facoltativa, non imponga espressamente un preciso obbligo di informazione e di istruzione alle parti. D'altra parte, l'atto con il quale l'opponente a decreto ingiuntivo insorge contro la pretesa avversaria, facendo valere le sue eccezioni e difese, e' sostanzialmente una vera e propria risposta alla domanda contenuta nel ricorso: con l'opposizione, solo apparentemente si invertono le posizioni processuali delle parti, giacche' attore resta sempre il ricorrente e convenuto l'opponente. Ne consegue che l'opponente, "formalmente e sostanzialmente parte convenuta", deve proporre a pena di decadenza nell'opposizione le eventuali domande riconvenzionali. E questo anche perche', soltanto il ricorrente-attore che sia convenuto in riconvenzione ha la facolta' di "costituirsi in udienza mediante la proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande riconvenzionali" (in reconventio reconventionis). Ne consegue la illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 645 c.p.c., nella parte in cui non prevede espressamente l'avvertimento che l'opponente deve a pena di decadenza proporre nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali. Non si puo' infatti non ravvisare qui una violazione dei precetti costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e inviolabilita' del diritto di difesa in ogni fase e grado del procedimento (art. 24 della Costituzione secondo comma), atteso che l'opponente a decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto previsto per il convenuto nel procedimento ordinario di cognizione introdotto con citazione, non e' avvertito che deve proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. E' vero che codesta Corte (con sentenza del 22 aprile 1980, n. 61) ebbe gia' a dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 416, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di portare a conoscenza del convenuto, con la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (ricorso e decreto), che dieci giorni prima dell'udienza egli deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte a pena di decadenza anche le eventuali domande riconvenzionali; questo perche' (ad avviso di codesta Corte) "la disapplicazione del principio della legale conoscenza della norma legislativa nulla ha a che vedere con il principio di uguaglianza e con la tutela del diritto di difesa". Ma e' altrettanto vero che questa motivazione ha perso ogni valenza di fronte alle espresse previsioni legislative sopravvenute, che hanno superato (almeno in questo) il troppo rigido e formalistico concetto della presunzione della conoscenza della legge e del principio dispositivo. Sanzionando ora (con la novella) la mancanza nell'atto di citazione dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163, comma 3 c.p.c., il legislatore ha riconosciuto evidentemente l'opportunita' (ancor piu' pressante nel procedimento davanti al giudice di pace per la tutela della effettivita' del diritto di difesa) che il convenuto (normalmente privo ovviamente, anche se autorizzato dalla legge o dal giudice a stare in giudizio personalmente, di cognizioni tecniche sulle preclusioni collegate alla sua costituzione) venga reso edotto gia' con l'atto introduttivo dell'onere di proporre tempestivamente (con la comparsa di risposta) le eventuali domande riconvenzionali: qui, con la piu' attenta dottrina, si puo' apprezzare che "il monito generico, la facolta' genericamente sancita dal precetto astratto della legge viene fatta conoscere direttamente al singolo interessato, per facilitargli la decisione della condotta da seguire, con naturale aumento di efficacia". Analogamente codesta Corte riconoscera' la stessa evidente opportunita' che l'opponente venga reso edotto gia' con il decreto ingiuntivo dell'onere di proporre tempestivamente (con l'atto di opposizione) le eventuali domande riconvenzionali. D'altra parte, lo scopo e' lo stesso che il legislatore ha inteso perseguire con la prescrizione che nel decreto ingiuntivo devono essere contenuti la indicazione del termine e "l'espresso avvertimento", sia della proponibilita' dell'opposizione che delle conseguenze della non proposizione di questa. Si chiede dunque che venga rimediata (ma con sentenza additiva vincolante) la illegittimita' costituzionale, per violazione dei precetti costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e inviolabilita' del diritto di difesa in ogni fase e grado del procedimento (art. 24 Cost., secondo comma), della norma che, soprattutto nei processi nei quali l'assistenza legale e' sempre facoltativa, non impone espressamente un preciso obbligo di informazione e di istruzione alle parti.